Diagnosi energetica obbligatoria nel 2026: soglie, scadenze e ISO 50001
Con la direttiva EED l’obbligo di diagnosi energetica non dipende più dalla dimensione dell’impresa ma dai consumi. Ecco chi è obbligato oggi, cosa cambia con le soglie di 10 e 85 TJ e come prepararti.

Oggi in Italia la diagnosi energetica è obbligatoria per le grandi imprese e per le imprese energivore, ogni quattro anni, secondo il D.Lgs. 102/2014. La direttiva (UE) 2023/1791 sposta il criterio sui consumi: diagnosi per chi supera in media 10 TJ l’anno e sistema di gestione dell’energia certificato sopra 85 TJ, a prescindere dalla dimensione. A ottobre 2026 il decreto italiano di recepimento non è ancora in Gazzetta Ufficiale, ma le date europee sono già fissate ed è il momento di verificare dove si colloca la tua azienda.
Cosa cambia nel 2026 per la diagnosi energetica
La diagnosi energetica (in inglese energy audit) è un’analisi strutturata dei consumi di un’azienda: dove si usa l’energia, quanta se ne spreca e quali interventi conviene fare, con risparmi e costi stimati. In Italia è obbligatoria dal 2015 per alcune categorie di imprese, che la trasmettono a ENEA.
La novità arriva dalla direttiva EED (UE) 2023/1791, la rifusione della direttiva europea sull’efficienza energetica. L’articolo 11 cambia la logica dell’obbligo: non conta più se sei una grande impresa, conta quanta energia consumi. Così possono rientrare anche PMI con processi energivori, mentre una grande impresa di servizi con consumi bassi potrebbe uscirne.
La direttiva doveva essere recepita entro l’11 ottobre 2025. L’Italia non ha ancora completato il recepimento: è circolata una bozza di decreto legislativo, che dovrebbe sostituire il D.Lgs. 102/2014, e il 1° ottobre 2026 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato per recepimento incompleto. Finché il decreto non è pubblicato, le regole in vigore restano quelle del D.Lgs. 102/2014.
Chi è obbligato oggi: le regole del D.Lgs. 102/2014
L’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 impone la diagnosi a due categorie:
- grandi imprese, cioè con almeno 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro;
- imprese a forte consumo di energia (energivore), iscritte nell’elenco gestito dalla CSEA.
La diagnosi va ripetuta ogni quattro anni, con scadenza al 5 dicembre, e caricata sul portale Audit102 di ENEA. Deve essere eseguita da soggetti certificati: Esperti in gestione dell’energia (EGE) secondo la UNI CEI 11339, ESCo secondo la UNI CEI 11352 o auditor energetici certificati. Le grandi imprese con consumi complessivi inferiori a 50 tep l’anno sono esonerate, ma devono comunque presentare un’autodichiarazione sul portale.
Le sanzioni previste dall’articolo 16 vanno da 4.000 a 40.000 euro per la diagnosi non eseguita e da 2.000 a 20.000 euro per una diagnosi non conforme. Pagare la sanzione non elimina l’obbligo di fare la diagnosi.
Le nuove soglie basate sui consumi
La direttiva fissa due soglie, calcolate sul consumo annuo medio di energia dei tre anni precedenti, considerando tutti i vettori energetici: elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, carburanti e così via.
| Consumo medio annuo | Equivalente indicativo | Obbligo previsto dalla EED | Termine europeo |
|---|---|---|---|
| Fino a 10 TJ | fino a circa 2,8 GWh (circa 240 tep) | Nessun obbligo; la direttiva chiede agli Stati programmi di sostegno per le PMI | - |
| Oltre 10 TJ | oltre circa 2,8 GWh (circa 240 tep) | Diagnosi energetica almeno ogni quattro anni e piano d’azione, se non hai un sistema di gestione dell’energia | Prima diagnosi entro l’11 ottobre 2026 |
| Oltre 85 TJ | oltre circa 23,6 GWh (circa 2.030 tep) | Sistema di gestione dell’energia certificato da un organismo indipendente (ad esempio ISO 50001) | Entro l’11 ottobre 2027 |
Le conversioni sono indicative: 1 TJ corrisponde a circa 277,8 MWh e a circa 23,9 tep. Per il gas naturale l’equivalenza in metri cubi dipende dal potere calorifico indicato in bolletta.
Chi già fa diagnosi periodiche continua a farle almeno ogni quattro anni. Le bozze di decreto italiano circolate finora, secondo le analisi di settore, confermano le soglie europee e la scadenza dell’11 ottobre 2026; il testo definitivo potrebbe però cambiare dettagli importanti, come i tempi di adeguamento e i contenuti da trasmettere a ENEA.
Come verificare se superi la soglia
Il calcolo è semplice, se hai i dati in ordine. Ti servono i consumi effettivi degli ultimi tre anni, sede per sede.
- Raccogli le bollette di elettricità e gas e le fatture di gasolio, GPL e carburanti di tutte le sedi e dei mezzi aziendali, per gli ultimi tre anni.
- Converti ogni consumo in un’unità comune (GJ o tep), usando il potere calorifico dei combustibili.
- Somma i vettori per ciascun anno e calcola la media dei tre anni.
- Confronta la media con le soglie di 10 TJ (pari a 10.000 GJ) e di 85 TJ.
- Conserva il calcolo e le fonti dei dati: ti serviranno sia per la diagnosi sia per eventuali controlli.
Un esempio: un’azienda manifatturiera che consuma in media 1,8 GWh di elettricità e 150.000 Smc di gas l’anno arriva a circa 6,5 TJ per l’elettricità e circa 5,2 TJ per il gas, cioè oltre 11 TJ in totale. Pur essendo una PMI, con la nuova regola rientrerebbe nell’obbligo di diagnosi.
Sono gli stessi dati che servono per le emissioni di Scope 1 e di Scope 2. Con Envify puoi caricare le bollette di tutte le sedi così come sono e ottenere consumi ed emissioni ordinati per anno; il metodo di calcolo è spiegato passo passo nella guida al calcolo delle emissioni dalla bolletta.
Scadenze, ENEA e sanzioni: cosa sapere adesso
Il quadro, a ottobre 2026, ha due binari paralleli che conviene tenere distinti:
- Se sei già obbligato dal D.Lgs. 102/2014, continui a seguire il ciclo di quattro anni con scadenza al 5 dicembre. Controlla la data della tua ultima diagnosi: chi l’ha fatta nel 2023 ha la prossima scadenza a dicembre 2027.
- Se rientri solo con le nuove soglie, la direttiva indica la prima diagnosi entro l’11 ottobre 2026. Una direttiva non recepita, di regola, non crea obblighi sanzionabili direttamente in capo alle imprese: le sanzioni arriveranno con il decreto italiano. Il termine però resta il riferimento europeo e il recepimento è sotto la pressione della procedura d’infrazione.
In entrambi i casi ENEA resta il punto di riferimento: raccoglie le diagnosi attraverso il portale Audit102, pubblica linee guida operative e settoriali e svolge i controlli. Una diagnosi richiede in genere alcuni mesi tra raccolta dati, misure in campo e relazione finale, quindi aspettare il decreto per iniziare significa rischiare di arrivare tardi.
Diagnosi o ISO 50001: quale strada conviene
Sotto gli 85 TJ puoi scegliere: fare la diagnosi ogni quattro anni oppure adottare un sistema di gestione dell’energia, che ti esonera dalla diagnosi. Sopra gli 85 TJ il sistema certificato diventa obbligatorio. La direttiva prevede anche altre due esenzioni:
- le imprese con un sistema di gestione ambientale certificato, come la ISO 14001 o EMAS, se il sistema include un audit energetico conforme ai criteri minimi dell’allegato VI;
- le imprese con un contratto di rendimento energetico che includa gli elementi del sistema di gestione dell’energia.
La ISO 50001 chiede più lavoro all’inizio (politica energetica, indicatori, obiettivi, audit interni), ma trasforma un adempimento periodico in un processo continuo. Conviene soprattutto quando i consumi sono vicini agli 85 TJ, quando hai già un sistema ISO 14001 o ISO 9001 a cui agganciarla, o quando clienti e banche ti chiedono dati energetici ogni anno.
Dopo la diagnosi: piano d’azione e trasparenza
Qui sta la differenza più concreta rispetto al passato. Con la EED la diagnosi non basta: l’impresa deve redigere un piano d’azione concreto e fattibile che traduca ogni raccomandazione tecnicamente o economicamente fattibile in una misura, e presentarlo agli amministratori. Il piano e il tasso di attuazione delle raccomandazioni vanno pubblicati nella relazione annuale, nel rispetto della riservatezza commerciale.
La direttiva chiede inoltre che la diagnosi si basi su dati misurati e tracciabili e, dove possibile, sull’analisi del costo del ciclo di vita invece che sul semplice tempo di ritorno. In pratica il piano d’azione assomiglia molto a un piano di riduzione delle emissioni: stesse misure, stessi dati, letti in chiave energetica. Per scegliere da dove partire puoi guardare le misure di decarbonizzazione con il miglior ritorno per le PMI.
Gestire insieme diagnosi, piano d’azione e rendicontazione ESG evita di raccogliere gli stessi numeri tre volte e rende i risultati più credibili verso clienti, banche e controlli.
Oggi la diagnosi energetica è obbligatoria per grandi imprese ed energivore secondo il D.Lgs. 102/2014. La direttiva EED la estende a tutte le imprese che consumano in media più di 10 TJ l’anno, con un sistema di gestione dell’energia certificato sopra 85 TJ. Il decreto italiano è in ritardo: calcola subito la tua media triennale per sapere da che parte stai.


