Direttiva EED (UE) 2023/1791: cosa cambia e recepimento in Italia
La direttiva EED fissa per l’UE un taglio dei consumi dell’11,7% al 2030 e porta nuovi obblighi per enti pubblici e imprese. L’Italia è in ritardo nel recepimento: ecco cosa prevede e a che punto siamo.

La direttiva (UE) 2023/1791, nota come EED, è la nuova direttiva europea sull’efficienza energetica: impone di ridurre il consumo di energia dell’UE dell’11,7% al 2030 rispetto alle proiezioni di riferimento e rende vincolante il principio «l’efficienza energetica al primo posto». Andava recepita entro l’11 ottobre 2025, ma a ottobre 2026 l’Italia non ha ancora pubblicato il decreto di attuazione e il 1° ottobre ha ricevuto un parere motivato dalla Commissione europea.
Cos’è la direttiva EED 2023/1791
La direttiva sull’efficienza energetica (Energy Efficiency Directive, EED) è stata adottata il 13 settembre 2023 ed è entrata in vigore a ottobre 2023. È una rifusione: sostituisce la direttiva 2012/27/UE, abrogata dal 12 ottobre 2025, e fa parte del pacchetto «Fit for 55», con cui l’Unione punta a ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030.
Il ragionamento è semplice: l’energia più economica e più pulita è quella che non consumi. Per questo la direttiva tratta l’efficienza come una fonte di energia a sé, con obiettivi vincolanti e obblighi che riguardano Stati, enti pubblici, imprese e fornitori di energia. È uno strumento chiave per la decarbonizzazione, accanto alla direttiva sulle rinnovabili e alla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.
Essendo una direttiva, non si applica direttamente a cittadini e imprese: ogni Stato membro deve trasporla con una propria legge. È questo il punto in cui oggi l’Italia è in ritardo.
Gli obiettivi al 2030 e l’obbligo di risparmio
L’articolo 4 fissa l’obiettivo principale: gli Stati membri devono garantire insieme una riduzione del consumo di energia di almeno l’11,7% nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020. In numeri assoluti, il consumo di energia finale dell’Unione non deve superare 763 Mtep, con un obiettivo indicativo di 992,5 Mtep per l’energia primaria. Ogni Stato indica il proprio contributo nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).
L’articolo 8 aggiunge un obbligo di risparmio energetico cumulativo, cioè nuovi risparmi ogni anno, calcolati sul consumo finale medio del triennio precedente al 2019:
| Periodo | Nuovi risparmi annui richiesti | Note |
|---|---|---|
| 2021-2023 | 0,8% del consumo finale | Livello ereditato dalla direttiva 2012/27/UE |
| 2024-2025 | 1,3% | Primo aumento previsto dalla EED |
| 2026-2027 | 1,5% | Il livello in vigore oggi |
| 2028-2030 | 1,9% | L’obbligo continua anche dopo il 2030 |
Gli Stati possono raggiungere questi risparmi con regimi obbligatori a carico dei fornitori di energia o con misure alternative, come incentivi e strumenti fiscali. Una parte dei risparmi deve arrivare prioritariamente dalle famiglie in condizioni di povertà energetica e dai clienti vulnerabili.
Il principio «l’efficienza energetica al primo posto»
La novità più trasversale è il principio «l’efficienza energetica al primo posto» (energy efficiency first). Prima esisteva come orientamento; con la EED diventa un obbligo giuridico. Gli Stati devono valutare le soluzioni di efficienza nelle decisioni di pianificazione, di politica e di investimento rilevanti, anche fuori dal settore energetico, e preferirle quando sono più convenienti rispetto a nuova capacità di produzione o di rete.
Per le imprese l’effetto è indiretto ma concreto: bandi, incentivi, autorizzazioni e grandi investimenti pubblici tenderanno a premiare chi riduce la domanda di energia prima di aumentare l’offerta.
Settore pubblico: consumi, edifici e appalti
La direttiva chiede al settore pubblico di dare l’esempio, con tre obblighi principali:
- riduzione dei consumi: il consumo di energia finale di tutti gli enti pubblici, considerati insieme, deve scendere di almeno l’1,9% l’anno rispetto al 2021;
- ristrutturazione degli edifici: ogni anno almeno il 3% della superficie degli edifici pubblici con più di 250 m² che non sono a energia quasi zero va ristrutturato per diventare a emissioni zero o almeno a energia quasi zero, sulla base di un inventario pubblico degli edifici;
- appalti: le amministrazioni devono acquistare prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica e applicare il principio dell’efficienza al primo posto nelle gare.
L’ultimo punto riguarda da vicino anche i fornitori privati: chi partecipa alle gare pubbliche dovrà sempre più spesso dimostrare prestazioni energetiche documentate, come già accade con i criteri ambientali nelle gare d’appalto.
Cosa cambia per le imprese
Per le aziende il cambiamento più importante è nell’articolo 11: gli obblighi di audit e di gestione dell’energia non dipendono più dalla dimensione dell’impresa ma dai consumi. Sopra 10 TJ di consumo medio annuo serve una diagnosi energetica almeno ogni quattro anni, con un piano d’azione da pubblicare; sopra 85 TJ serve un sistema di gestione dell’energia certificato. Soglie, scadenze ed esenzioni sono spiegate nella guida all’obbligo di diagnosi energetica nel 2026.
Gli altri capitoli che toccano le imprese:
- data center: dal 2024 chi gestisce centri dati con almeno 500 kW di potenza IT installata deve comunicare ogni anno indicatori di prestazione energetica a una banca dati europea, come spiegato nell’articolo sul nuovo rating UE dei data center;
- calore di scarto: i nuovi impianti, o quelli sottoposti a una ristrutturazione sostanziale, sopra determinate potenze (ad esempio gli impianti industriali oltre 8 MW di potenza media assorbita) devono fare un’analisi costi-benefici sull’uso del calore di scarto;
- servizi energetici: la direttiva rafforza la qualificazione degli auditor e dei fornitori di servizi energetici e promuove i contratti di rendimento energetico;
- PMI: gli Stati devono predisporre programmi che incoraggino e sostengano tecnicamente le PMI non obbligate a fare diagnosi volontarie e ad attuarne le raccomandazioni, e possono aggiungere aiuti economici.
Per chi rendiconta la sostenibilità, la direttiva incoraggia anche a pubblicare consumi di energia e di acqua nella relazione annuale: dati che coincidono con quelli richiesti dallo standard VSME e dal calcolo delle emissioni di Scope 2.
Recepimento in Italia: a che punto siamo
Il termine generale di recepimento era l’11 ottobre 2025, con date specifiche per alcune disposizioni. A ottobre 2026 questa è la situazione:
- nel novembre 2025 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri, Italia compresa, per recepimento incompleto;
- è circolata una bozza di decreto legislativo, datata ottobre 2025, che riscrive il quadro nazionale e dovrebbe sostituire il D.Lgs. 102/2014; il testo definitivo non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- il 1° ottobre 2026 la Commissione ha inviato all’Italia, insieme a Grecia, Spagna e Malta, un parere motivato (procedura INFR(2025)0334): il Paese ha due mesi per rispondere e completare il recepimento, altrimenti il caso può arrivare alla Corte di giustizia dell’UE.
Nel frattempo per le imprese restano in vigore le regole del D.Lgs. 102/2014, con l’obbligo di diagnosi per grandi imprese ed energivore. Una direttiva non recepita, di regola, non impone obblighi sanzionabili direttamente ai privati, ma il quadro può cambiare rapidamente: un decreto pubblicato a ridosso delle scadenze europee lascerebbe poco tempo per adeguarsi.
Cosa fare adesso
Non serve aspettare il decreto per prepararsi. Le azioni utili sono le stesse in qualunque scenario:
- Ricostruisci i consumi energetici degli ultimi tre anni, per sede e per vettore, partendo da bollette e fatture.
- Calcola la media triennale in TJ e confrontala con le soglie di 10 e 85 TJ.
- Se sei vicino alle soglie, valuta se conviene una diagnosi volontaria o un sistema di gestione dell’energia.
- Collega i dati energetici al tuo inventario delle emissioni e a un piano di riduzione, così lo stesso lavoro serve per normativa, clienti e banche.
- Segui la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le indicazioni operative di ENEA.
La direttiva EED fissa un taglio dei consumi dell’11,7% al 2030, un obbligo di risparmio che sale all’1,9% annuo e il principio dell’efficienza energetica al primo posto. Per le imprese conta soprattutto l’articolo 11, con obblighi legati ai consumi. L’Italia non ha ancora completato il recepimento: per ora valgono le regole del D.Lgs. 102/2014.


