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Relazione di impatto delle società benefit: cos’è e come si redige

Ogni società benefit deve allegare al bilancio una relazione annuale sul beneficio comune. Ecco cosa deve contenere, quale standard usare, come si scrive e cosa rischi se resta sulla carta.

La relazione di impatto è il documento annuale con cui una società benefit racconta come ha perseguito il beneficio comune indicato nello statuto. È obbligatoria per la legge 208/2015, va allegata al bilancio e pubblicata sul sito, e deve valutare l’impatto con uno standard esterno e indipendente. Qui trovi cosa deve contenere, come si redige passo per passo e perché conviene farla bene.

Cos’è la relazione di impatto

Le società benefit sono imprese che, oltre a distribuire utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune verso persone, comunità, territori, ambiente e altri portatori di interesse. La disciplina è nei commi da 376 a 384 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e vale per tutte le forme societarie del codice civile, dalle Srl alle cooperative.

Il comma 382 impone alla società benefit di redigere ogni anno una relazione sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. Il comma 383 aggiunge che la relazione va pubblicata sul sito internet della società, se esiste. Per tutelare i beneficiari, alcuni dati finanziari possono essere omessi.

Nella pratica la si chiama relazione di impatto. Non è un documento di marketing: è il punto in cui la società dimostra che le finalità scritte nell’oggetto sociale si traducono in obiettivi, azioni e risultati misurati. Chi la prepara è di solito il responsabile d’impatto, cioè il soggetto o i soggetti a cui, secondo il comma 380, la società affida le funzioni legate al beneficio comune.

Cosa deve contenere per legge

La legge non fissa un modello grafico o una lunghezza, ma indica tre parti obbligatorie:

ParteCosa contieneRiferimento
Obiettivi e azioni dell’annoObiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori per il beneficio comune, con le eventuali circostanze che li hanno impediti o rallentatiComma 382, lettera a
Valutazione dell’impattoMisura dell’impatto generato, fatta con uno standard di valutazione esterno che copre le quattro aree previsteComma 382, lettera b, allegati 4 e 5
Nuovi obiettiviGli obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivoComma 382, lettera c

Il primo punto merita attenzione: la legge chiede di spiegare anche cosa non ha funzionato. Una relazione che elenca solo successi è meno credibile di una che riconosce ritardi e ne indica le cause.

Lo standard di valutazione esterno

L’impatto non si valuta con criteri inventati dalla società. L’allegato 4 della legge stabilisce che lo standard deve avere quattro caratteristiche:

  • esauriente e articolato: valuta l’impatto della società e delle sue azioni verso persone, comunità, territori, ambiente e altri portatori di interesse;
  • indipendente: è sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit né collegato con essa;
  • credibile: l’ente ha le competenze per valutare l’impatto sociale e ambientale e usa un approccio scientifico e multidisciplinare, eventualmente con una consultazione pubblica;
  • trasparente: sono pubblici i criteri di misurazione, i pesi, chi governa l’ente, il processo di aggiornamento e le fonti di finanziamento, per escludere conflitti di interesse.

Uno degli strumenti più usati dalle società benefit è il B Impact Assessment di B Lab, lo stesso usato per la certificazione B Corp. Usarlo per la relazione non significa essere certificati: lo standard esterno serve a valutare, non a ottenere un marchio. Qualunque strumento tu scelga, verifica che rispetti tutti e quattro i requisiti e che copra le aree dell’allegato 5.

Nota la differenza: la legge chiede uno standard esterno, non una verifica esterna. Nessuna norma impone un revisore o un ente che certifichi la relazione, anche se una revisione indipendente rafforza la credibilità.

Le quattro aree da valutare

L’allegato 5 elenca le aree che la valutazione deve sempre comprendere. Per ciascuna servono dati, non solo descrizioni:

AreaCosa valuta la leggeEsempi di dati da raccogliere
Governo d’impresaTrasparenza e responsabilità nel perseguire il beneficio comune, coinvolgimento dei portatori di interesseFinalità nello statuto, ruolo del responsabile d’impatto, policy pubbliche, incontri con gli stakeholder
LavoratoriRetribuzioni e benefit, formazione, crescita, ambiente di lavoro, flessibilità e sicurezzaOre di formazione per dipendente, infortuni, turnover, contratti flessibili, welfare
Altri portatori di interesseRapporti con fornitori, territorio e comunità, volontariato, donazioni, sviluppo localeQuota di acquisti da fornitori locali, ore di volontariato, progetti con enti del territorio
AmbienteImpatti lungo il ciclo di vita di prodotti e servizi: risorse, energia, materie prime, logistica, fine vitaConsumi di energia, emissioni di gas serra, rifiuti prodotti e avviati a recupero, materiali riciclati

Molti di questi dati coincidono con quelli di un report VSME. Se la tua società li raccoglie già per banche e clienti, non devi ripartire da zero: puoi usare la stessa base per entrambi i documenti, come spieghiamo nella guida al report ESG VSME.

Come si redige, passo per passo

  1. Rileggi le finalità nello statuto. La relazione deve rispondere a quelle, una per una. Se sono generiche, è il momento di trasformarle in impegni misurabili.
  2. Fissa obiettivi con un indicatore. Per ogni finalità scegli uno o due indicatori, un valore di partenza e un traguardo annuale.
  3. Raccogli i dati dai documenti. Bollette per l’energia, formulari rifiuti, registri del personale, contratti con i fornitori. Annota la fonte di ogni numero.
  4. Applica lo standard esterno. Compila il questionario o il modello scelto e conserva le evidenze delle risposte.
  5. Racconta azioni e ostacoli. Descrivi cosa è stato fatto, con quali risorse, e cosa ha rallentato i risultati.
  6. Scrivi i nuovi obiettivi. Devono essere coerenti con quanto emerso dalla valutazione.
  7. Allega al bilancio e pubblica. La relazione accompagna il bilancio annuale e va messa online sul sito della società.

Per la parte ambientale, il lavoro più lungo è spesso trasformare bollette e formulari in indicatori. Con Envify puoi caricare questi documenti così come sono e ottenere consumi ed emissioni già calcolati, da riportare nella relazione insieme alle evidenze.

Controlli e sanzioni: cosa rischia chi resta sulla carta

Il comma 384 stabilisce che la società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle norme sulla pubblicità ingannevole (decreto legislativo 145/2007) e al Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005). La vigilanza spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

In concreto, dichiararsi società benefit senza risultati verificabili può essere trattato come pratica commerciale scorretta. Per queste violazioni il Codice del consumo prevede sanzioni amministrative da 5.000 euro a 10 milioni di euro. L’AGCM ha già considerato la qualifica di società benefit come un elemento che rende più grave la mancanza di diligenza nei claim di sostenibilità.

C’è anche un profilo interno: secondo il comma 381, se gli amministratori non bilanciano l’interesse dei soci con il beneficio comune, possono rispondere per inadempimento dei loro doveri. Dal 27 settembre 2026, poi, le nuove regole europee sui claim ambientali rendono ancora più rischiose le affermazioni generiche: ne parliamo in greenwashing, cosa cambia dal 27 settembre.

I vantaggi di una relazione fatta bene

La relazione è un obbligo, ma è anche lo strumento più concreto per dare sostanza alla qualifica di società benefit. Una relazione con dati solidi ti aiuta a:

  • rispondere a banche e clienti con numeri già pronti, senza compilare ogni questionario da capo;
  • difendere la reputazione, perché ogni affermazione pubblica poggia su un dato e su una fonte;
  • guidare le decisioni interne, perché obiettivi e indicatori rendono visibile cosa funziona;
  • parlare con chiarezza alle persone che valutano se lavorare con te o per te.

Se vuoi dare alla relazione una struttura più ampia, puoi ispirarti all’indice di un bilancio di sostenibilità, mantenendo però le tre parti obbligatorie previste dalla legge.

Il punto essenziale

La relazione di impatto è obbligatoria per ogni società benefit: ogni anno, allegata al bilancio e pubblicata sul sito. Deve descrivere obiettivi, azioni e ostacoli, valutare l’impatto con uno standard esterno indipendente sulle quattro aree di legge e fissare i nuovi obiettivi. Una relazione senza dati espone a controlli dell’AGCM per pubblicità ingannevole.

Domande frequenti

La relazione di impatto è obbligatoria per tutte le società benefit?
Sì. Il comma 382 della legge 208/2015 la richiede a ogni società benefit, qualunque sia la forma societaria e la dimensione, una volta all’anno.
Serve una certificazione esterna della relazione?
No. La legge chiede di usare uno standard di valutazione esterno e indipendente, non una verifica da parte di terzi. Una revisione esterna resta una scelta volontaria che aumenta la credibilità.
Società benefit e B Corp sono la stessa cosa?
No. Società benefit è una qualifica giuridica prevista dalla legge italiana. B Corp è una certificazione privata rilasciata da B Lab a chi supera una soglia di punteggio nel B Impact Assessment.
Dove va pubblicata la relazione?
Va allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società, se esiste. Alcuni dati finanziari possono essere omessi per tutelare i beneficiari.
Chi controlla le società benefit?
L’AGCM, che applica le norme sulla pubblicità ingannevole e il Codice del consumo alle società benefit che non perseguono il beneficio comune dichiarato.

Fonti e approfondimenti

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