Greenwashing dal 27 settembre: nuove regole e gestione delle scorte
Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove regole contro il greenwashing nel Codice del consumo. Cosa cambia per le imprese e come gestire prodotti, etichette e imballaggi già in magazzino.

Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le nuove regole contro il greenwashing introdotte dal D.Lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 nel Codice del consumo. Da quella data i claim ambientali generici, le etichette di sostenibilità senza certificazione e i claim climatici basati sulle compensazioni sono pratiche vietate. Per le scorte già prodotte non c’è un obbligo automatico di ritiro o distruzione, ma servono misure correttive ragionevoli e documentate, mentre siti ed e-commerce vanno adeguati subito.
Cosa cambia dal 27 settembre 2026
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed è in vigore dal 24 marzo. Le nuove disposizioni si applicano però dal 27 settembre 2026, la data fissata dalla direttiva europea sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Il decreto modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare le definizioni, le azioni e le omissioni ingannevoli, l’elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli e gli obblighi di informazione precontrattuale.
In pratica, entrano nella lista delle pratiche sempre vietate, senza bisogno di dimostrare caso per caso l’inganno:
- le asserzioni ambientali generiche («green», «eco», «rispettoso dell’ambiente») quando non si può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
- le etichette di sostenibilità che non si basano su un sistema di certificazione o non sono istituite da autorità pubbliche;
- i claim che attribuiscono all’intero prodotto o all’intera impresa un beneficio che riguarda solo un aspetto;
- i claim di impatto climatico neutro, ridotto o positivo basati sulla compensazione delle emissioni;
- la presentazione come vantaggio di requisiti che sono già imposti per legge a tutti i prodotti della categoria.
Le promesse sulle prestazioni future, come «zero emissioni entro il 2030», diventano ingannevoli se non sono sostenute da un piano dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e verifiche periodiche di un esperto indipendente. Per il significato di neutralità climatica e ciò che resta dichiarabile, trovi l’approfondimento nell’articolo su carbon neutral e claim consentiti.
Non solo claim: durabilità, riparabilità e garanzia
Il decreto non riguarda soltanto il greenwashing. Tocca anche le informazioni che accompagnano la vendita, nei negozi e online, e questo coinvolge chi vende beni durevoli ed elettronica.
- Nelle informazioni precontrattuali entrano, quando pertinenti, la durabilità, la riparabilità e la disponibilità di aggiornamenti software.
- Il venditore deve mostrare l’avviso armonizzato europeo sulla garanzia legale di conformità, in modo ben visibile.
- Il produttore che offre una garanzia commerciale di durabilità più lunga di quella legale deve usare l’etichetta armonizzata prevista dalle regole europee.
- Diventano pratiche vietate anche alcune condotte legate all’obsolescenza, come tacere su funzioni pensate per limitare la durata del prodotto.
Per molte PMI questi obblighi informativi pesano quanto i claim: cambiano schede prodotto, pagine dell’e-commerce e materiali per la rete di vendita.
Le scorte in magazzino: cosa dicono MIMIT e autorità europee
Il D.Lgs. 30/2026 non prevede un periodo transitorio espresso per smaltire prodotti, etichette e imballaggi già realizzati. Il tema è stato affrontato da due documenti di indirizzo, che non hanno valore di legge ma orientano i controlli.
La posizione comune della rete CPC
Il 30 giugno 2026 le autorità europee di tutela dei consumatori, riunite nella rete CPC, hanno concordato un’interpretazione comune sulle situazioni di «vecchie scorte». Il principio è la proporzionalità: chi ha fatto sforzi ragionevoli per adeguarsi non dovrebbe essere costretto a ritirare o distruggere prodotti, perché sarebbe una misura sproporzionata e anche dannosa per l’ambiente.
La circolare MIMIT del 27 agosto 2026
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la circolare del 27 agosto 2026, ha recepito questo approccio. In sintesi, secondo le letture prevalenti:
- l’applicazione dal 27 settembre non comporta automaticamente il ritiro o la distruzione dei prodotti già fabbricati o immessi sul mercato;
- per i beni durevoli fabbricati o immessi sul mercato prima di quella data, se l’impresa può provarlo, l’adeguamento può avvenire in un tempo ragionevole, indicato orientativamente in sei mesi;
- per i prodotti a breve durata o a rotazione veloce il tempo di smaltimento atteso è più breve;
- dal 27 settembre l’impresa deve comunque adottare misure ragionevoli e proporzionate per ridurre l’esposizione dei consumatori ai claim non conformi;
- le violazioni già esistenti prima del 27 settembre non si giustificano con le difficoltà di adeguamento, perché i claim ingannevoli erano già vietati dalle regole generali.
Non si tratta di una proroga generale della legge. È una tolleranza applicativa legata alle scorte fisiche, che vale solo se l’impresa si muove e lo documenta.
Cosa fare, materiale per materiale
La distinzione chiave è tra ciò che puoi modificare senza toccare il prodotto fisico, che va corretto subito, e ciò che è già stampato o spedito, per cui servono misure correttive proporzionate.
| Materiale | Margine di tempo | Cosa fare |
|---|---|---|
| Sito web, e-commerce, schede su marketplace | Nessuno: conformi dal 27 settembre | Rimuovi o riscrivi i claim generici, i loghi non certificati e i claim di neutralità basati sui crediti |
| Social, newsletter, campagne pubblicitarie | Nessuno per i contenuti nuovi | Verifica le campagne prima della pubblicazione e aggiorna i contenuti fissati in evidenza |
| Prodotti finiti in magazzino con packaging non conforme | Tempo ragionevole, se provi la data di produzione | Etichette adesive correttive, rietichettatura dove sostenibile, esaurimento documentato |
| Prodotti già presso i rivenditori | Tempo ragionevole, con misure di riduzione | Informa la rete di vendita, fornisci avvisi di rettifica per punto vendita e online |
| Etichette e imballaggi vuoti non ancora usati | Da valutare caso per caso | Blocca i riordini, valuta sovrastampa o adesivi, non avviare nuove produzioni non conformi |
| Cataloghi, listini, materiali per fiere | Nessuno per le nuove edizioni | Ritira le versioni con claim non conformi, aggiorna i PDF scaricabili |
Gli imballaggi hanno anche un’altra scadenza da tenere d’occhio: se stai rivedendo il packaging, conviene allineare il lavoro con quanto chiede il nuovo regolamento imballaggi PPWR, per non stampare due volte.
Come documentare le scorte
La tolleranza sulle scorte vale solo se puoi dimostrare quando il prodotto è stato fabbricato o immesso sul mercato. Prepara un fascicolo semplice, da aggiornare fino a esaurimento:
- Censimento. Elenca codici prodotto, lotti e quantità con claim o loghi non più ammessi, separando magazzino proprio, depositi e rivenditori.
- Prova della data. Conserva registri di lotto, fatture, documenti di trasporto, ordini e date di stampa del packaging.
- Misure adottate. Annota cosa hai fatto per ogni lotto: adesivo correttivo, avviso al rivenditore, modifica della scheda online, con data e responsabile.
- Piano di esaurimento. Stima i tempi di vendita delle scorte e fissa una data oltre la quale il materiale non conforme non circola più.
- Stop ai riordini. Blocca nei sistemi di acquisto le ristampe di etichette e imballaggi con i vecchi claim.
Questo fascicolo è anche ciò che mostreresti in caso di richiesta di informazioni dell’autorità. Senza documenti, la scorta diventa semplicemente un prodotto non conforme in vendita.
Controlli e sanzioni
La vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può avviare istruttorie anche su segnalazione di consumatori, associazioni o concorrenti. Le regole non sono nuove: l’AGCM sanzionava i claim ambientali ingannevoli già prima del 27 settembre, e nel 2025 ha inflitto una sanzione da 1 milione di euro al gestore del sito europeo di Shein per claim su circolarità e riciclabilità.
Il Codice del consumo prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 10.000.000 di euro, commisurate alla gravità e alla durata della violazione, oltre all’ordine di cessare la pratica. Il cambiamento vero è che molte condotte ora sono vietate in ogni caso, e quindi più facili da contestare. Le letture degli operatori indicano un approccio iniziale graduale, ma non una moratoria.
Checklist per le prossime settimane
- Mappa tutti i claim ambientali e sociali su packaging, sito, e-commerce, social, cataloghi e pubblicità.
- Elimina o specifica i claim generici e quelli che estendono a tutto il prodotto un beneficio parziale.
- Controlla ogni logo o etichetta di sostenibilità: deve avere un sistema di certificazione alle spalle o essere pubblico.
- Riscrivi i claim climatici basati sui crediti e collega gli impegni futuri a un piano verificabile.
- Aggiorna schede prodotto e punti vendita con l’avviso armonizzato sulla garanzia legale.
- Apri il fascicolo scorte e assegna un responsabile.
- Istituisci una regola interna: nessun nuovo claim senza dati che lo sostengono.
L’ultimo punto è quello che dura nel tempo. Per riscrivere i messaggi in modo difendibile, dopo la messa in sicurezza delle scorte, leggi la guida su come comunicare la sostenibilità senza rischi. Se i tuoi claim parlano di emissioni o consumi, con Envify puoi ricondurre ogni numero ai documenti da cui nasce, come bollette e fatture.
Dal 27 settembre 2026 le regole del D.Lgs. 30/2026 si applicano a tutte le nuove comunicazioni e ai contenuti online, senza periodo transitorio. Per le scorte fisiche già prodotte non c’è un obbligo automatico di ritiro, ma servono misure correttive proporzionate e la prova documentale della data di produzione.


