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Normativa7 min di lettura

Regolamento imballaggi PPWR (UE) 2025/40: cosa cambia dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 il regolamento PPWR sostituisce la vecchia direttiva imballaggi. Cosa vale già oggi, chi deve firmare la dichiarazione di conformità e quali obblighi arrivano fino al 2040.

Dal 12 agosto 2026 si applica il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che sostituisce la direttiva 94/62/CE ed è valido direttamente in tutta l’UE. Da subito valgono i limiti a PFAS e metalli pesanti, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per ogni imballaggio immesso sul mercato. Riciclabilità, contenuto riciclato minimo, divieti su alcuni formati monouso e obiettivi di riutilizzo arrivano invece dal 2030.

Cos’è il regolamento PPWR

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Si applica dal 12 agosto 2026, data da cui la direttiva 94/62/CE è abrogata, salvo alcune disposizioni transitorie.

La differenza con il passato è sostanziale: la direttiva andava recepita da ogni Stato con regole proprie, il regolamento invece è identico e direttamente applicabile in tutti i Paesi. L’obiettivo è duplice: armonizzare il mercato degli imballaggi e ridurre i rifiuti, applicando i principi dell’economia circolare e dell’eco-progettazione.

Il regolamento riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, vuoti o pieni, monouso o riutilizzabili, di qualunque materiale, e coinvolge l’intera filiera: chi produce imballaggi, chi li riempie con il proprio marchio, importatori, distributori, e-commerce e operatori della ristorazione.

Cosa cambia dal 12 agosto 2026

Molti obblighi hanno date successive, ma alcuni valgono già per gli imballaggi immessi sul mercato da questa data:

  • PFAS negli imballaggi per alimenti: gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS oltre 25 ppb per singola sostanza misurata con analisi mirate, 250 ppb per la somma delle PFAS misurate con analisi mirate e 50 ppm per le PFAS totali, comprese quelle polimeriche;
  • metalli pesanti: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare 100 mg/kg, come già previsto dalla vecchia direttiva;
  • valutazione della conformità: prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante redige la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE;
  • identificazione: sull’imballaggio, o tramite codice QR o documento di accompagnamento, devono comparire un codice di tipo, lotto o serie e i recapiti del fabbricante;
  • nuovi ruoli e responsabilità: importatori, distributori e fornitori di servizi logistici hanno obblighi propri di verifica, e i produttori devono rispettare la responsabilità estesa del produttore in ogni Stato in cui vendono.

Conta la data di immissione sul mercato della singola unità di imballaggio, non quella di produzione. Il regolamento vieta inoltre etichette, marchi o simboli che possano confondere i consumatori sulle caratteristiche di sostenibilità degli imballaggi, un tema che si collega alle nuove regole contro il greenwashing in vigore dal 27 settembre 2026.

Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica

Per il PPWR il fabbricante non è solo chi produce materialmente l’imballaggio: è anche chi fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio. Un’azienda alimentare che vende con il proprio marchio, quindi, è fabbricante anche se compra le vaschette da un fornitore. Fa eccezione la microimpresa che acquista l’imballaggio da un fornitore situato nell’UE: in quel caso il fabbricante, ai fini degli obblighi di conformità, è il fornitore.

La documentazione tecnica, prevista dall’allegato VII, descrive l’imballaggio e il suo uso e raccoglie le prove di conformità ai requisiti applicabili: analisi su PFAS e metalli pesanti, dati sui materiali e, man mano che entrano in vigore, prove su riciclabilità, contenuto riciclato e riduzione al minimo. La dichiarazione di conformità UE segue il modello dell’allegato VIII, va aggiornata e conservata insieme alla documentazione per cinque anni per gli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili.

Nella pratica il lavoro più lungo è raccogliere informazioni affidabili dai fornitori di materiali e semilavorati. CONAI ha pubblicato una nota informativa con struttura, contenuti e un fac-simile della dichiarazione, e un vademecum sui requisiti di progettazione degli imballaggi.

Il calendario dei prossimi obblighi

Il PPWR entra in vigore a tappe. Alcune date sono «mobili»: scattano dalla data indicata oppure, se successiva, un certo tempo dopo l’adozione degli atti attuativi della Commissione.

DataObbligoChi riguarda
12 agosto 2026Applicazione generale: limiti a PFAS e metalli pesanti, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UEFabbricanti, importatori, distributori
12 febbraio 2027Possibilità per il cliente di portare il proprio contenitore per bevande e cibi da asporto, senza costi aggiuntiviBar, ristoranti, catering con asporto
12 febbraio 2028Offerta di un’alternativa in imballaggio riutilizzabile per l’asporto; riduzione al minimo dello spazio vuoto negli imballaggi per la venditaRistorazione con asporto (escluse le microimprese); chi riempie gli imballaggi
12 agosto 2028Etichetta armonizzata sui materiali per facilitare la raccolta differenziataTutti gli imballaggi
1° gennaio 2029Raccolta separata di almeno il 90% di bottiglie di plastica e lattine monouso fino a 3 litri, di norma con sistemi di deposito cauzionaleStati membri, produttori di bevande
1° gennaio 2030Imballaggi riciclabili (classi A, B o C), contenuto riciclato minimo nella plastica, peso e volume ridotti al minimo, spazio vuoto massimo del 50%, divieti su alcuni formati monouso, primi obiettivi di riutilizzoFabbricanti, importatori, distribuzione, logistica, e-commerce
2035-2040Riciclabilità «su scala» dal 2035, solo classi A o B dal 2038, contenuti riciclati più alti dal 2040Fabbricanti e importatori

Gli obiettivi del 2030 in dettaglio

  • contenuto riciclato nelle parti di plastica: 30% per gli imballaggi in PET sensibili al contatto, 10% per gli altri imballaggi in plastica sensibili al contatto, 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande, 35% per gli altri imballaggi in plastica; dal 2040 le soglie salgono al 50%, 25%, 65% e 65%;
  • formati monouso vietati (allegato V): tra gli altri, gli imballaggi di plastica per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresca, le monoporzioni di condimenti e salse nella ristorazione, i contenitori monouso per il consumo sul posto e le borse di plastica in materiale ultraleggero;
  • riutilizzo: almeno il 40% degli imballaggi per il trasporto (pallet, casse, contenitori) in sistemi di riutilizzo, con eccezioni come le scatole di cartone, e almeno il 10% delle bevande vendute dal distributore finale in imballaggi riutilizzabili, con esclusioni come latte, vino e superalcolici.

Gli Stati membri devono inoltre ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto al 2018.

Cosa succede in Italia: CONAI, sanzioni e semplificazioni

Essendo un regolamento, il PPWR non ha bisogno di recepimento. Servono però norme nazionali per le autorità competenti, i controlli e le sanzioni: a ottobre 2026 il quadro sanzionatorio italiano è ancora in via di definizione. Questo non sospende gli obblighi europei, che si applicano comunque dal 12 agosto 2026.

Per le imprese italiane resta centrale il sistema CONAI per la responsabilità estesa del produttore, che il regolamento prevede in tutti gli Stati membri con registri nazionali dei produttori.

A dicembre 2025 la Commissione ha presentato un pacchetto «Omnibus» di semplificazione ambientale che propone, tra l’altro, di sospendere l’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore negli altri Stati in cui si vende direttamente. A ottobre 2026 la proposta è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio: finché non viene approvata, l’obbligo resta.

Come prepararsi: una checklist pratica

  1. Mappa i tuoi imballaggi: tipi, formati, materiali, pesi, fornitori e mercati di vendita, distinguendo primari, secondari e da trasporto.
  2. Chiarisci il tuo ruolo per ogni imballaggio: fabbricante, importatore, distributore o produttore ai fini della responsabilità estesa.
  3. Chiedi ai fornitori dichiarazioni e analisi su PFAS e metalli pesanti e le informazioni sui materiali che ti servono per la documentazione tecnica.
  4. Prepara la dichiarazione di conformità UE e un archivio ordinato, con le scadenze di conservazione di cinque e dieci anni.
  5. Verifica la riciclabilità degli imballaggi attuali e pianifica le modifiche per il 2030: materiali, contenuto riciclato, peso, spazio vuoto.
  6. Rivedi etichette e claim sul packaging, eliminando simboli o diciture ambientali che possono essere fuorvianti.

I dati sugli imballaggi servono anche fuori dalla conformità: pesi per materiale e quota di riciclato sono indicatori tipici di economia circolare e alimentano il report di sostenibilità secondo lo standard VSME. Se progetti nuovi prodotti, il PPWR va letto insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile ESPR.

Il punto essenziale

Dal 12 agosto 2026 il regolamento (UE) 2025/40 si applica direttamente in tutta l’UE: limiti a PFAS e metalli pesanti, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE sono già obbligatori. Il grosso dei requisiti di progettazione arriva dal 2030. Mappa i tuoi imballaggi e chiarisci il tuo ruolo adesso, perché i dati dei fornitori richiedono tempo.

Domande frequenti

Da quando si applica il regolamento imballaggi PPWR?
Il regolamento (UE) 2025/40 è in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica in generale dal 12 agosto 2026. Molti obblighi, come riciclabilità e contenuto riciclato, scattano però dal 2030.
Chi deve redigere la dichiarazione di conformità UE degli imballaggi?
Il fabbricante, cioè chi produce l’imballaggio o chi lo fa progettare o produrre con il proprio nome o marchio. Se quest’ultimo è una microimpresa e il fornitore è stabilito nell’UE, l’obbligo passa al fornitore.
Gli imballaggi già prodotti prima del 12 agosto 2026 vanno ritirati?
Le regole valgono per gli imballaggi immessi sul mercato dal 12 agosto 2026: conta la data in cui la singola unità è stata messa a disposizione per la prima volta nel mercato UE. Per l’etichettatura armonizzata del 2028 il regolamento prevede un periodo di smaltimento di tre anni.
Quali imballaggi monouso saranno vietati?
Dal 1° gennaio 2030 l’allegato V vieta, tra gli altri, gli imballaggi di plastica per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresca, le monoporzioni di condimenti nella ristorazione, i contenitori monouso per il consumo sul posto e le borse di plastica ultraleggere, con alcune eccezioni.
Il PPWR vale anche per gli imballaggi in carta e cartone?
Sì, si applica a tutti i materiali. Alcuni obblighi sono però specifici della plastica, come il contenuto riciclato minimo, e gli obiettivi di riutilizzo per il trasporto escludono le scatole di cartone.

Fonti e approfondimenti

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