Nuovi CAM edilizia 2026: guida per progettisti, produttori e imprese
Dal 2 febbraio 2026 negli appalti pubblici di edilizia valgono i nuovi CAM del DM 24 novembre 2025. Ecco quando si applicano, cosa chiedono e come prepararsi.

I nuovi CAM edilizia sono quelli adottati con il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e in vigore dal 2 febbraio 2026. Sostituiscono il DM 23 giugno 2022 n. 256 e il suo correttivo del 2024 e valgono per progettazione, direzione lavori e lavori pubblici di interventi edilizi e opere di ingegneria civile. Qui trovi quando si applicano, cosa chiedono a progettisti, produttori e imprese e come organizzarti.
Quale decreto si applica oggi
I criteri ambientali minimi (CAM) sono requisiti ambientali che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di progetto e di gara. L’obbligo nasce dall’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): specifiche tecniche e clausole contrattuali sono obbligatorie, mentre i criteri premianti vanno considerati quando l’appalto si aggiudica con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per l’edilizia il riferimento, a ottobre 2026, è uno solo:
| Voce | CAM edilizia in vigore |
|---|---|
| Decreto | DM MASE 24 novembre 2025, «DM CAM Edilizia 2025» |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 |
| In vigore dal | 2 febbraio 2026 |
| Sostituisce | DM 23 giugno 2022 n. 256, come modificato dal DM 5 agosto 2024 |
| Strumenti di supporto | Circolare MASE di aprile 2026 sul regime transitorio, modello di Relazione CAM di progetto |
Il campo di applicazione è più ampio di quanto suggerisca il nome: comprende servizi di progettazione e direzione lavori e lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, anche per opere diverse dagli edifici, finché non esistono CAM dedicati. Per le strade, per esempio, valgono i CAM strade. Sono obbligati anche i privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.
Quando si applicano: il regime transitorio
La circolare del MASE di aprile 2026 ha chiarito quale decreto usare a seconda del tipo di affidamento. In sintesi:
- servizi di progettazione e direzione lavori: conta la data del bando o dell’invito. Gare avviate dal 2 febbraio 2026 seguono il nuovo decreto;
- lavori e appalti congiunti di progettazione esecutiva e lavori: si applica il nuovo decreto se il progetto posto a base di gara è stato redatto, verificato e validato secondo i CAM 2025;
- progettazione interna alla stazione appaltante: tutti i progetti non ancora validati al 2 febbraio 2026 vanno adeguati ai nuovi criteri, anche se l’incarico era già partito.
Il vecchio DM 256/2022 resta applicabile solo con una doppia condizione: il progetto a base di gara (PFTE o esecutivo) è stato validato secondo i CAM 2022 e il bando è pubblicato entro tre mesi dalla validazione. Fuori da questi casi, ogni bando pubblicato dal 2 febbraio 2026 rientra nei nuovi CAM.
Cosa cambia per i progettisti
Il progettista è il primo responsabile della conformità. Il decreto gli chiede tre cose concrete.
- Relazione CAM di progetto fin dal PFTE. Per ogni criterio descrive le scelte progettuali, indica gli elaborati dove si trovano e spiega eventuali applicazioni parziali con motivazioni tecniche. Il MASE ha pubblicato un modello di relazione da usare come guida.
- Capitolato con requisiti e mezzi di prova. Nel capitolato speciale d’appalto vanno scritti i requisiti di ogni prodotto da costruzione e i documenti che l’impresa dovrà consegnare alla direzione lavori.
- Costi CAM nei computi. Già nel PFTE i prezzi devono riflettere prodotti conformi e gestione ambientale del cantiere.
Lo studio LCA dell’edificio non è un obbligo dei CAM, ma serve per i criteri premianti e risponde alla relazione di sostenibilità prevista dal Codice. Il decreto indica le norme da usare (UNI EN 15978, UNI EN 15804, UNI EN 16627 per i costi) e un approccio semplificato ispirato a Level(s). Se vuoi approfondire il metodo, leggi la guida sulla LCA di edificio secondo la UNI EN 15978.
Restano molte specifiche tecniche di progetto: tenuta all’aria, comfort acustico, radon con livello di riferimento di 200 Bq/m³, adattamento ai cambiamenti climatici, gestione delle acque, piano di manutenzione e piano di decostruzione a fine vita.
Se il progetto punta a una certificazione volontaria dell’edificio, come LEED, BREEAM, ITACA o i protocolli GBC, la documentazione del protocollo può essere allegata alla Relazione CAM. Non sostituisce però i criteri: il progettista deve mostrare, criterio per criterio, l’equivalenza tra requisito CAM e requisito del protocollo. Quando la progettazione in BIM è obbligatoria, il modello deve contenere anche le informazioni ambientali legate alle specifiche tecniche.
Cosa cambia per chi produce materiali
Il capitolo 2.4 fissa i requisiti dei prodotti da costruzione, obbligatori anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gran parte riguarda il contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, calcolato sul peso del prodotto. Alcuni esempi:
| Prodotto | Contenuto minimo di riciclato, recuperato o sottoprodotti |
|---|---|
| Calcestruzzi preconfezionati e confezionati in cantiere | 5% |
| Prefabbricati in calcestruzzo | 5% (7,5% per blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato) |
| Acciaio strutturale da forno elettrico non legato | 75% |
| Acciaio da ciclo integrale | 12% |
| Laterizi per murature e solai | 15% (10% se solo riciclato o recuperato) |
| Isolanti in lana di vetro | 60% |
| Isolanti in cellulosa | 80% |
Per calcestruzzi, prefabbricati e laterizi, nei primi 36 mesi sono accettate attestazioni che riportano solo la percentuale totale, senza il dettaglio delle singole frazioni. I mezzi di prova rilasciati secondo il decreto del 2022 restano validi fino alla loro scadenza.
Un punto va chiarito subito: il decreto vieta di prendere a riferimento prodotti dichiarati «certificati CAM». Valgono solo le prove previste per ogni criterio, come EPD con la percentuale di riciclato, certificazioni ReMade, Plastica Seconda Vita o UNI/PdR 88, FSC e PEFC per il legno. Le autodichiarazioni secondo la ISO 14021 non sono ammesse. Il dettaglio è nella guida sulle certificazioni CAM per i produttori.
Cosa cambia per le imprese di costruzione
Per chi esegue i lavori il decreto prevede clausole contrattuali obbligatorie e criteri premianti che pesano nell’offerta tecnica.
Gli obblighi in cantiere
- una Relazione CAM dell’impresa, aggiornata durante i lavori e consegnata alla direzione lavori con lo stato finale;
- almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (escluse terre e rocce da scavo) avviato a riutilizzo, riciclo o recupero di materia;
- una tabella di tracciamento dei rifiuti costruita sui formulari di identificazione dei rifiuti e sulle dichiarazioni degli impianti;
- personale di coordinamento formato sulla gestione ambientale del cantiere, con attestati da presentare all’ingresso in cantiere.
I criteri premianti
- sistema di gestione ambientale ISO 14001 o registrazione EMAS, anche per gli stabilimenti dei fornitori;
- prodotti con Ecolabel UE o Made Green in Italy;
- attestazione sui rischi ESG rilasciata da un organismo accreditato secondo la ISO/IEC 17029;
- cemento, acciaio, alluminio e plastiche con prestazioni allineate ai criteri della Tassonomia UE;
- prodotti da impianti soggetti al sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS) o a sistemi riconosciuti equivalenti.
Il requisito del 70% è quello che crea più lavoro amministrativo, perché va dimostrato con dati reali e non con stime. Con Envify puoi raccogliere i FIR del cantiere e tenere sotto controllo la quota di rifiuti avviata a recupero mentre i lavori avanzano.
Come prepararsi
Che tu progetti, produca o costruisca, la conformità ai CAM si gioca sui documenti. Alcuni passi utili:
- verifica quale decreto si applica alle gare che stai preparando, partendo dalla data del bando e dalla validazione del progetto;
- se produci materiali, controlla per ogni prodotto quale requisito si applica e quale mezzo di prova hai, con date di scadenza;
- se sei un’impresa, prepara un modello di Relazione CAM e un registro dei rifiuti collegato ai FIR prima dell’apertura del cantiere;
- raccogli in anticipo certificazioni ISO 14001 o EMAS, EPD e attestazioni dei fornitori che possono portare punti;
- tieni allineati i dati: le stesse informazioni servono per i CAM, per i questionari dei clienti e per il tuo report di sostenibilità.
Per un quadro su come usare i criteri ambientali per vincere le gare, trovi utile anche l’articolo sui criteri ambientali nelle gare d’appalto.
I CAM edilizia in vigore sono quelli del DM 24 novembre 2025, applicabili dal 2 febbraio 2026 con un regime transitorio limitato ai progetti già validati secondo i CAM 2022. Progettisti, produttori e imprese devono dimostrare ogni requisito con i mezzi di prova indicati dal decreto: le dichiarazioni generiche di «prodotto CAM» non bastano.


