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Nuovi CAM edilizia 2026: guida per progettisti, produttori e imprese

Dal 2 febbraio 2026 negli appalti pubblici di edilizia valgono i nuovi CAM del DM 24 novembre 2025. Ecco quando si applicano, cosa chiedono e come prepararsi.

I nuovi CAM edilizia sono quelli adottati con il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e in vigore dal 2 febbraio 2026. Sostituiscono il DM 23 giugno 2022 n. 256 e il suo correttivo del 2024 e valgono per progettazione, direzione lavori e lavori pubblici di interventi edilizi e opere di ingegneria civile. Qui trovi quando si applicano, cosa chiedono a progettisti, produttori e imprese e come organizzarti.

Quale decreto si applica oggi

I criteri ambientali minimi (CAM) sono requisiti ambientali che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di progetto e di gara. L’obbligo nasce dall’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): specifiche tecniche e clausole contrattuali sono obbligatorie, mentre i criteri premianti vanno considerati quando l’appalto si aggiudica con l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l’edilizia il riferimento, a ottobre 2026, è uno solo:

VoceCAM edilizia in vigore
DecretoDM MASE 24 novembre 2025, «DM CAM Edilizia 2025»
PubblicazioneGazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025
In vigore dal2 febbraio 2026
SostituisceDM 23 giugno 2022 n. 256, come modificato dal DM 5 agosto 2024
Strumenti di supportoCircolare MASE di aprile 2026 sul regime transitorio, modello di Relazione CAM di progetto

Il campo di applicazione è più ampio di quanto suggerisca il nome: comprende servizi di progettazione e direzione lavori e lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, anche per opere diverse dagli edifici, finché non esistono CAM dedicati. Per le strade, per esempio, valgono i CAM strade. Sono obbligati anche i privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.

Quando si applicano: il regime transitorio

La circolare del MASE di aprile 2026 ha chiarito quale decreto usare a seconda del tipo di affidamento. In sintesi:

  • servizi di progettazione e direzione lavori: conta la data del bando o dell’invito. Gare avviate dal 2 febbraio 2026 seguono il nuovo decreto;
  • lavori e appalti congiunti di progettazione esecutiva e lavori: si applica il nuovo decreto se il progetto posto a base di gara è stato redatto, verificato e validato secondo i CAM 2025;
  • progettazione interna alla stazione appaltante: tutti i progetti non ancora validati al 2 febbraio 2026 vanno adeguati ai nuovi criteri, anche se l’incarico era già partito.

Il vecchio DM 256/2022 resta applicabile solo con una doppia condizione: il progetto a base di gara (PFTE o esecutivo) è stato validato secondo i CAM 2022 e il bando è pubblicato entro tre mesi dalla validazione. Fuori da questi casi, ogni bando pubblicato dal 2 febbraio 2026 rientra nei nuovi CAM.

Cosa cambia per i progettisti

Il progettista è il primo responsabile della conformità. Il decreto gli chiede tre cose concrete.

  1. Relazione CAM di progetto fin dal PFTE. Per ogni criterio descrive le scelte progettuali, indica gli elaborati dove si trovano e spiega eventuali applicazioni parziali con motivazioni tecniche. Il MASE ha pubblicato un modello di relazione da usare come guida.
  2. Capitolato con requisiti e mezzi di prova. Nel capitolato speciale d’appalto vanno scritti i requisiti di ogni prodotto da costruzione e i documenti che l’impresa dovrà consegnare alla direzione lavori.
  3. Costi CAM nei computi. Già nel PFTE i prezzi devono riflettere prodotti conformi e gestione ambientale del cantiere.

Lo studio LCA dell’edificio non è un obbligo dei CAM, ma serve per i criteri premianti e risponde alla relazione di sostenibilità prevista dal Codice. Il decreto indica le norme da usare (UNI EN 15978, UNI EN 15804, UNI EN 16627 per i costi) e un approccio semplificato ispirato a Level(s). Se vuoi approfondire il metodo, leggi la guida sulla LCA di edificio secondo la UNI EN 15978.

Restano molte specifiche tecniche di progetto: tenuta all’aria, comfort acustico, radon con livello di riferimento di 200 Bq/m³, adattamento ai cambiamenti climatici, gestione delle acque, piano di manutenzione e piano di decostruzione a fine vita.

Se il progetto punta a una certificazione volontaria dell’edificio, come LEED, BREEAM, ITACA o i protocolli GBC, la documentazione del protocollo può essere allegata alla Relazione CAM. Non sostituisce però i criteri: il progettista deve mostrare, criterio per criterio, l’equivalenza tra requisito CAM e requisito del protocollo. Quando la progettazione in BIM è obbligatoria, il modello deve contenere anche le informazioni ambientali legate alle specifiche tecniche.

Cosa cambia per chi produce materiali

Il capitolo 2.4 fissa i requisiti dei prodotti da costruzione, obbligatori anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gran parte riguarda il contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, calcolato sul peso del prodotto. Alcuni esempi:

ProdottoContenuto minimo di riciclato, recuperato o sottoprodotti
Calcestruzzi preconfezionati e confezionati in cantiere5%
Prefabbricati in calcestruzzo5% (7,5% per blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato)
Acciaio strutturale da forno elettrico non legato75%
Acciaio da ciclo integrale12%
Laterizi per murature e solai15% (10% se solo riciclato o recuperato)
Isolanti in lana di vetro60%
Isolanti in cellulosa80%

Per calcestruzzi, prefabbricati e laterizi, nei primi 36 mesi sono accettate attestazioni che riportano solo la percentuale totale, senza il dettaglio delle singole frazioni. I mezzi di prova rilasciati secondo il decreto del 2022 restano validi fino alla loro scadenza.

Un punto va chiarito subito: il decreto vieta di prendere a riferimento prodotti dichiarati «certificati CAM». Valgono solo le prove previste per ogni criterio, come EPD con la percentuale di riciclato, certificazioni ReMade, Plastica Seconda Vita o UNI/PdR 88, FSC e PEFC per il legno. Le autodichiarazioni secondo la ISO 14021 non sono ammesse. Il dettaglio è nella guida sulle certificazioni CAM per i produttori.

Cosa cambia per le imprese di costruzione

Per chi esegue i lavori il decreto prevede clausole contrattuali obbligatorie e criteri premianti che pesano nell’offerta tecnica.

Gli obblighi in cantiere

  • una Relazione CAM dell’impresa, aggiornata durante i lavori e consegnata alla direzione lavori con lo stato finale;
  • almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (escluse terre e rocce da scavo) avviato a riutilizzo, riciclo o recupero di materia;
  • una tabella di tracciamento dei rifiuti costruita sui formulari di identificazione dei rifiuti e sulle dichiarazioni degli impianti;
  • personale di coordinamento formato sulla gestione ambientale del cantiere, con attestati da presentare all’ingresso in cantiere.

I criteri premianti

  • sistema di gestione ambientale ISO 14001 o registrazione EMAS, anche per gli stabilimenti dei fornitori;
  • prodotti con Ecolabel UE o Made Green in Italy;
  • attestazione sui rischi ESG rilasciata da un organismo accreditato secondo la ISO/IEC 17029;
  • cemento, acciaio, alluminio e plastiche con prestazioni allineate ai criteri della Tassonomia UE;
  • prodotti da impianti soggetti al sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS) o a sistemi riconosciuti equivalenti.

Il requisito del 70% è quello che crea più lavoro amministrativo, perché va dimostrato con dati reali e non con stime. Con Envify puoi raccogliere i FIR del cantiere e tenere sotto controllo la quota di rifiuti avviata a recupero mentre i lavori avanzano.

Come prepararsi

Che tu progetti, produca o costruisca, la conformità ai CAM si gioca sui documenti. Alcuni passi utili:

  1. verifica quale decreto si applica alle gare che stai preparando, partendo dalla data del bando e dalla validazione del progetto;
  2. se produci materiali, controlla per ogni prodotto quale requisito si applica e quale mezzo di prova hai, con date di scadenza;
  3. se sei un’impresa, prepara un modello di Relazione CAM e un registro dei rifiuti collegato ai FIR prima dell’apertura del cantiere;
  4. raccogli in anticipo certificazioni ISO 14001 o EMAS, EPD e attestazioni dei fornitori che possono portare punti;
  5. tieni allineati i dati: le stesse informazioni servono per i CAM, per i questionari dei clienti e per il tuo report di sostenibilità.

Per un quadro su come usare i criteri ambientali per vincere le gare, trovi utile anche l’articolo sui criteri ambientali nelle gare d’appalto.

Il punto essenziale

I CAM edilizia in vigore sono quelli del DM 24 novembre 2025, applicabili dal 2 febbraio 2026 con un regime transitorio limitato ai progetti già validati secondo i CAM 2022. Progettisti, produttori e imprese devono dimostrare ogni requisito con i mezzi di prova indicati dal decreto: le dichiarazioni generiche di «prodotto CAM» non bastano.

Domande frequenti

Da quando sono obbligatori i nuovi CAM edilizia?
Dal 2 febbraio 2026. Il DM 24 novembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed è entrato in vigore sessanta giorni dopo.
Il vecchio DM 256/2022 si può ancora usare?
Solo se il progetto posto a base di gara è stato validato secondo i CAM 2022 e il bando è pubblicato entro tre mesi dalla validazione. In tutti gli altri casi si applicano i nuovi criteri.
I CAM edilizia valgono anche per i lavori privati?
No, riguardano gli appalti pubblici. Si applicano però anche ai privati che eseguono opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri o in convenzione.
Lo studio LCA è obbligatorio con i nuovi CAM?
Non come criterio minimo. Serve per alcuni criteri premianti e per la relazione di sostenibilità richiesta dal Codice dei contratti, e il decreto indica le norme da seguire.
Esiste un elenco di prodotti certificati CAM?
No. Il decreto esclude espressamente le dichiarazioni di «certificazione CAM»: ogni requisito va dimostrato con i mezzi di prova previsti dal singolo criterio.

Fonti e approfondimenti

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